Prevenzione antincendio nei condomini
Lemon Multimedia Agency srl si occupa di prevenzione incendi all'interno dei condomini
Con l’entrata in vigore del d.p.r. 1o agosto 2011, n.151, il settore della prevenzione incendi subisce una rivisitazione, il nuovo regolamento rinnova l’elenco delle attività sancite dal d.m. 16 febbraio 1982. Tra queste alcune ricadono negli edifici civili che necessitano del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
IL D.P.R. 151/2011
Con il d.p.r. agosto 2011, n.151, vengono introdotte tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio, della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.
IL CPI
L’atto finale del procedimento amministrativo, ê rappresentato dal “certificato di prevenzione incendi”. L’art. 16 del d.lg. n. 139 del 2006, aggiornato al nuovo quadro di riferimento, ha stabilito che: .
“1.Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n.400, su proposta del Ministro dell’Interno, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi”.“2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica prevista”.
Tale certificato attesta, in maniera “inderogabile”, che l’attività indicata ha il livello di sicurezza richiesto dallo Stato, per un determinato intervallo di tempo (cinque o dieci anni a seconda dei casi). Il certificato di prevenzione incendi evidenzia eventuali limiti e divieti da rispettare e fornisce l’indicazione di impianti e attrezzature antincendio che devono essere presenti.
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
Molto spesso l’utilizzo indisciplinato del proprio stabile, da parte di alcuni condòmini, può provocare alcune situazioni di pericolo in caso di incendio. In particolare, l’amministratore deve: .
- - mantenere in efficienza i presidi e le attrezzature antincendio richieste quali idranti, porte antincendio, estintori, illuminazione di emergenza, eventuali allarmi e spegnimenti automatici per le parti comuni dell'edificio;
- - effettuare i controlli, le verifiche e le manutenzioni sui presidi antincendio anche secondo quanto indicato sulla SCIA;
- - divulgare a tutti gli utilizzatori dell’edificio quali: condomini, dipendenti, imprese e lavoratori autonomi, i rischi di incendio delle specifiche attività, i metodi di prevenzione e protezione da adottare in caso di incendio;
- - annotare i controlli e l’informazione divulgata su un apposito registro, che deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell’autorità competente.
Tra le altre misure da adottare, va rispettato il divieto di fumare negli ambienti quali: androni, atrii, box, autorimesse e centrali termiche, per la presenza di elementi combustibili. L’amministratore si trova davanti a responsabilità ed obblighi da non sottovalutare.
Con l’art.6 del d.p.r 151/2011 che individua gli Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività, si stabilisce che:
“1-... hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2-I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
LA NORMATIVA
Tra l’elenco delle attività, inserite nel d.p.r.151/2011, si evidenziano:
l’attività n.73: "Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità." L’attività viene equiparata a quella del n.89 del d.m. 16/02/82 : “Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti.”
L’attività n.74: “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.” Questa attività ricade in categoria A per quegli impianti con potenzialità fino a 350 kW, in categoria B con potenzialità fra i 350 kW e fino 700 kW e in categoria C con potenzialità oltre i 700kW. Si evidenzia il principio di proporzionalità in base al rischio, infatti maggiore è la potenzialità degli impianti maggiore sarà la categoria di appartenenza e di conseguenza il controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Bisogna tenere presente, che per quegli stabili dove sono ubicate due o più centrali termiche in uno stesso locale, ai fini delle procedure antincendio le potenzialità devono essere sommate.
L’attività n.75: “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq.” L’attività ricadrà in categoria A per quelle autorimesse fino a 1000 mq, in categoria B le autorimesse oltre 1000 mq e fino a 3000 mq e ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1000 mq e in categoria C le autorimesse oltre 3000 mq, il ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 mq e i depositi di mezzi rotabili (fig1). Con il nuovo decreto non viene più considerato il numero di autovetture bensì la superficie dell’autorimessa per essere soggetta o meno. Per quelle autorimesse già esistenti si possono avere, così, due situazioni: -autorimessa con una superficie inferiore a 300 mq. e con più di 9 autoveicoli: non soggetta. -autorimessa con una superficie maggiore a 300 mq. e con meno di 9 autoveicoli: soggetta e ricadente in categoria A.
Ulteriore attività è la n.77 : “Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.” La vecchia norma, identificata al n.94 del d.m. 16/02/82 assoggettava al CPI gli edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri. Si definisce altezza antincendio dal d.m. Int. 30/11/1983 n.339: “altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.” Mentre l’altezza in gronda ê definita dal penultimo comma, della circ. n. 25 del 2 giugno 1982, come: “l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile”. La presenza, ad esempio, di una mansarda abitabile farà differire l’obbligo di attività soggetta, o non, al controllo dei Vigili del Fuoco .
LE CONCLUSIONI
L’amministratore dovrà individuare la posizione di ciascuna di queste attività presenti nel fabbricato amministrato, applicare la casistica e formulare l’esatta procedura per adeguare la documentazione alle norme derivanti dal d.p.r. 151/2011. Si evidenzia che il controllo sull’applicazione delle misure di prevenzione incendi nei condomini residenziali ê un dovere dell’amministratore dell’edificio, mentre l’applicazione e il rispetto delle misure di protezione e prevenzione è un dovere degli utilizzatori. La necessità di rispondere alle regole della prevenzione incendi garantisce la salvaguardia della nostra incolumità, la tutela dei beni e dell’ambiente.
Informazioni aggiuntive
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